Studio legale Renda

Responsabilità della scuola e degli insegnanti

Il Ministero dell’Istruzione, ex art. 61, co. 2, l. n. 312 del 1980, (in tema di responsabilità degli insegnanti di scuole statali)

è l’unico soggetto che deve essere chiamato in giudizio in materia di infortunio avvenuto all’alunno all’interno della scuola.
Infatti, l’art. 61, comma 2, L. 11 luglio 1980, n. 312 – nel prevedere la sostituzione dell’Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi – esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo – contrattuale o extracontrattuale – dell’azione.
Ne deriva, pertanto, che l’insegnante è privo di legittimazione passiva non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno – nella quale sia invocata, nell’ambito di un’azione di responsabilità extracontrattuale, la presunzione di cui all’art. 2048, comma 2, c.c.- ma anche nell’ipotesi di danni arrecati dall’allievo a se stesso – Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2010, n. 5067, Cass. civ., Sez. U., 27 giugno 2002, n. 9346).

Con l’iscrizione presso un istituto scolastico, infatti, sorge un vincolo negoziale dal quale deriva l’obbligo per l’istituto di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo, durante la fruizione della prestazione scolastica in ogni sua espressione (in tutte le sue espressioni, gita scolastica compresa v. Cass., 15/2/2011, n. 3680).
La scuola è pertanto tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all’uopo necessari, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso (v. Cass., 8/2/2012, n. 1769), sia all’interno dell’edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, messe a disposizione per l’esecuzione della propria prestazione (v. Cass., 15/2/2011, n. 3680; Cass., 6/11/2012, n. 19160).
L’istituto scolastico è tenuto ad osservare obblighi di vigilanza e controllo con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, dovendo adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi.

E’ in altri termini tenuto a mantenere la condotta diligente secondo criteri di normalità, da apprezzarsi in relazione (anche) alla sua capacità tecnico-organizzativa.
Il titolo della responsabilità, nel caso di alunni che subiscano danni durante il tempo in cui dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola, può essere duplice e può esser fatto valere contemporaneamente: contrattuale se la domanda è fondata sull’inadempimento all’obbligo specificatamente assunto dall’autore del danno di vigilare ovvero di tenere una determinata condotta o di non tenerla; extracontrattuale se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri (Cass. civ., 15 febbraio 2011, n. 3680, in Resp. civ. e prev., 2011, 1562, con nota di Cocchi. Cass. civ., 11 novembre 2003, n. 16947, in Enti pubbl., 2005, 627).

Sul danneggiato incombe l’onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico,

il che è sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza, mentre spetta all’Amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto (Cass. civ., 10 ottobre 2008, n. 24997).

La prova di non avere potuto impedire il fatto si fonda sulla valutazione del comportamento del responsabile,

che dimostri di avere adempiuto tutti i doveri ed esercitato tutti i poteri idonei ad impedire il compimento di fatti illeciti da parte del minore capace di intendere e volere (Cass. 10 febbraio 1987 n. 1427) – essendo necessaria l’imprevedibilità della condotta dell’allievo e non il semplice carattere improvviso – nonché di avere esercitato una attività di vigilanza commisurata all’età e al grado di maturazione del minore stesso, una responsabilità, comunque, fondata, secondo la giurisprudenza, sulla culpa in vigilando (Cass. 22 aprile 2009 n. 9542, secondo cui

“per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 c.c., grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale“.

Per andare esenti da responsabilità i soggetti indicati nell’art. 2048 c.c. devono, allora, provare di avere adeguatamente vigilato sul minore, dimostrando l’adozione di tutte le misure idonee, sia sotto il profilo organizzativo che disciplinare, ad evitare il sorgere di situazioni di pericolo tali da determinare la serie causale che ha prodotto il danno.
Il danneggiato (allievo) dovrà dimostrare di avere subito un evento lesivo in occasione della prestazione scolastica e il relativo danno, mentre l’istituto dovrà fornire la prova liberatoria della

“riconducibilità dell’evento lesivo a una sequenza causale non evitabile e comunque non prevedibile, neppure mediante l’adozione di ogni misura idonea, in relazione alle circostanze, a scongiurare il pericolo di lesioni derivanti dall’uso delle strutture prescelte per lo svolgimento della gita scolastica e tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche, e salva la valutazione dell’apporto causale della condotta negligente o imprudente della vittima, ai sensi dell’art. 1227 c.c. “.
', { 'anonymize_ip': true });