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Fermo amministrativo auto: no revoca patente

Fermo amministrativo auto

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 52 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 214, comma 8, del “Nuovo codice della strada” (Dlgs 285/1992), modificato dal cd. “Dl Sicurezza Salvini” (Dl 113/2018, art. 23-bis co. 1, lettera b), riguardante la circolazione dell’auto sottoposta a fermo amministrativo, nella parte in cui dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo».

Secondo la Corte “A seguito del fermo amministrativo del proprio veicolo, è sproporzionata la sanzione amministrativa accessoria della revoca automatica della patente nei confronti del custode del mezzo che vi circoli abusivamente o comunque consenta ad altri di circolarvi.

La Corte costituzionale ribadisce le conclusioni già raggiunte con riferimento all’articolo 213, comma 8, Codice della strada, riguardante il sequestro dell’autoveicolo: “La norma oggetto del presente giudizio presenta gli stessi vizi di quella relativa al veicolo sequestrato, imponendo in modo rigido la revoca della patente del custode e impedendo di valutare, da un lato, la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico e, dall’altro lato, le ripercussioni che la revoca della patente ha sulla vita del custode”.
Inoltre, anche in questo caso si può osservare che «l’effettività della custodia del veicolo costituisce il bene giuridico protetto mentre rimane in ombra l’esigenza di sicurezza della circolazione stradale».
La revoca della patente, ricorda la Corte, è stata ritenuta legittima come conseguenza automatica di una violazione solo in caso di serio pericolo per la circolazione.
Difatti, con la sentenza n. 194 del 2023, concernente il caso di incidente stradale provocato da conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, è stata dichiarata non fondata la questione relativa alla revoca automatica della patente. Ed ugualmente ha fatto la sentenza n. 266 del 2022, concernente la violazione del divieto di inversione del senso di marcia nelle autostrade.
Tali pronunce – conclude la Corte – “non si pongono in contraddizione con il precedente indirizzo, poiché hanno fatta salva la revoca automatica della patente a fronte di un «comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone” (sentenza n. 194 del 2023).
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