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Diritti del contribuente: riforma dello statuto

Il Dlgs. n. 30/12/2023 ha introdotto alcune importanti modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente tra cui si segnalano le seguenti.

Viene aggiunto l’art. 6 bis allo Statuto, rubricato “ Principio del contraddittorio”.

 

A seguito dell’introduzione di tale norma l’Amministrazione Finanziaria prima di procedere all’emissione di un atto impositivo è obbligata a notificare uno “schema di provvedimento” per consentire al contribuente, entro 60 giorni, di presentare memorie, difese e controdeduzioni.

 

Solo dopo aver valutato il punto di vista del contribuente, l’Amministrazione potrà emettere un avviso di accertamento in cui l’Ufficio dovrà rispondere alle difese addotte dal contribuente.

A seguito dell’invio delle difese del contribuente il procedimento si può concludere con una archiviazione o con la notifica dell’atto impositivo, qualora le giustificazioni addotte dal contribuente non vengano ritenute idonee dall’ufficio.

La norma prevede espressamente la sanzione della annullabilità in caso di omesso espletamento del contraddittorio.

Tale obbligo è applicabile a tutti gli atti che sottintendano una pretesa fiscale, ossia quelli indicati all’art. 19, d.lgs. n. 546/92.

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