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Termine decennale per il rimborso Iva

Termine decennale per il rimborso Iva

La giurisprudenza più recente, ma ormai consolidata, della Corte di Cassazione è nel senso di ritenere che, in tema di IVA, l’esposizione di un credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendosi solo attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero, ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione. Ove il credito di imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall’Amministrazione finanziaria, non è infatti necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l’avvio del relativo procedimento, per cui non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, u.p., ma solo quello di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. atteso che l’istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso (v. Cass. sez. 5 n. 4559 del 22/02/2017 Rv. 643105 – 01; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20678 del 01/10/2014 Rv. 632503 – 01; Cass. 27 marzo 2013, n. 7706; 11 settembre 2012, n. 15229).

La presentazione dell’istanza di rimborso, come già affermato dalla Corte (Sez. 5, Sentenza n. 19115 del 28/09/2016 Rv. 641101 – 01; Cass. n. 7223 del 2016; nn. 4857 e 9941 del 2015; n. 20678 del 2014; nn. 7684, 14070; 15229 e 23580 del 2012; n. 13920 del 2011; n. 9794 del 2010), costituisce dunque solo un adempimento per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso.

Non è in conseguenza condivisibile quell’orientamento minoritario affacciatosi nella Corte di Cassazione (Cass. 16 settembre 2011, n. 18920, cui fa riferimento l’Agenzia delle Entrate) il quale subordina il diritto al termine di decadenza biennale previsto, in via residuale, dall’art. 21 proc. trib., in quanto confonde il fatto costitutivo del diritto con il presupposto di esigibilità del credito, poichè la domanda di rimborso del credito d’imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale (“RX4”), la quale configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello VR (che attiene alla specifica domanda di rimborso) costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, solo un presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso (“ex plurimis”, Cass. nn. 4592, 4857 e 9941 del 2015; nn. 10653, 20069 e 26867 del 2014; n. 14070 del 2012; n. 20039 del 2011). Deve perciò ritenersi ormai definitivamente superato l’apparentemente diverso e più risalente orientamento secondo cui, in caso di cessazione dell’attività, solo una domanda di rimborso conforme al modello ministeriale corrisponderebbe allo schema tipico delineato dall’art. 30 del decreto, con la conseguenza che la domanda difforme resterebbe assoggettata alla decadenza biennale prevista, in via residuale, dal cit. D.Lgs. n. 546.

Le più recenti e ormai costanti pronunce della Corte, nella dichiarazione annuale ravvisano l’esaustiva manifestazione di una volontà diretta all’ottenimento del rimborso, ancorchè non accompagnata dalla presentazione dell’ulteriore “mod. VR” (in tal senso “adde”, a quelle già sopra citate, Cass. nn. 2005, 3742, 6486, 6986, 6987 e 8790 del 2014; nn. 8813 e 23755 del 2013; nn. 7684, 7685 e 15229 del 2012).

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