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  • FERMO AMMINISTRATIVO, IPOTECA ED ESECUZIONE ESATTORIALE
 
Il fermo amministrativo e l’ipoteca sono atti preordinati all’espropriazione forzata e sono adottati dall’esattore nell’ambito della riscossione dei crediti tributari.
Decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella il concessionario può disporre il fermo mediante iscrizione nei registri del PRA e dandone comunicazione al debitore.
Chi circola con veicolo sottoposto a fermo amministrativo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 714 a €. 2.859 ed alla confisca del veicolo.
La norma fa salva l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, (artt. 334 e 335 c.p.), ma in giurisprudenza si è ritenuta esclusa la responsabilità penale di chi circoli con un veicolo sottoposto a fermo ostandovi il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali che, per il divieto di analogia in malam partem, esclude la riconducibilità del fermo amministrativo nella nozione di sequestro amministrativo.
Gli atti di disposizione del veicolo sottoposto a fermo non possono essere opposti al concessionario se successivi all’iscrizione.
Se il veicolo è stato venduto con atto di data certa anteriore all’iscrizione del fermo ma trascritto successivamente l’ACI entro dieci giorni ne dà comunicazione alla direzione regionale delle entrate che provvede all’annullamento del fermo informandone concessionario e contribuente.
Inn caso di integrale pagamento della somma dovuta e delle spese di notifica il concessionario entro venti giorni dal pagamento ne da notizia alla direzione regionale delle entrate che nei successivi venti giorni revoca il fermo comunicandolo al contribuente che deve provvedere a sue spese a farlo cancellare dai registri dell’Aci, (devono essere pagate sia le spese di iscrizione che quelle di cancellazione).
L’iscrzione di ipoteca può essere effettuata solo se il credito per cui si procede supera €. 8.000,00. 
Le opposizioni al fermo amministrativo e all’iscrizione di ipoteca devono essere proposte al giudice ordinario nelle forme dei rimedi all’opposizione o agli atti esecutivi.
Tali opposizioni sono: 1) l’opposizione a sanzioni amministrative prevista dall’art. 23 l. 1981/689, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale non sia stata preceduta dalla notifica dell’ordinanza ingionzione o del verbale di accertamento; 2) l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. ,quando si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per la mancanza del titolo o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo stesso; 3) l’opposizione ex art. 617 c.p.c. quando si contesti la ritualità formale della cartella o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione, compresi quelli attinenti la notifica della cartella.
E’ inammissibile il ricorso al provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la cancellazione del fermo o dell’ipoteca dovendosi procedere con un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. 
In materia di fermo la Commissione tributaria è competente solo prima che il fermo sia eseguito.

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