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  • IL CONSUMO DI GRUPPO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
 
In materia di stupefacenti per aversi la fattispecie del consumo di gruppo è necessario che l’acquisto e la detenzione di droga avvenga sin dall’inizio per conto e nell’interesse anche di altri soggetti dei quali sia certa l’identità e manifesta la volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo.
In tal caso la condotta dell’acquirente è unificata teleologicamente allo scopo degli altri componenti del gruppo e caratterizza la detenzione come codetenzione per uso personale, (Cass. 17/3/2009 n. 11558). 

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