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  • IL LEGISLATORE SCONFESSA LE SANZIONI UNITE SUL DANNO MORALE
 
La quattro storiche sentenze delle Sezioni Unite dell’11 novembre 2008 hanno affermato: 1) il danno morale non esiste poichè è una componente del danno biologico; 2) determina duplicazione di risarcimenti la liquidazione congiunta del danno biologico e di quello morale; 3) il danno esistenziale non esiste.
A distanza di pochi mesi il legislatore, con il D.P.R. 3 marzo 2009 n. 37, (recante norme per il riconoscimento delle infermità contratte per cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all’estero), all’art. 5 stabilisce: “la determinazione della percentuale del danno morale viene effettuata caso per caso tenendo conto dell’entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione della dignità della persona, in misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico”.
In sostanza il legislatore ripropone il vecchio sistema di liquidazione del danno alla persona. 

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