
Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, consente all’acquirente di portare in detrazione l’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio dell’impresa e richiede, oltre alla qualità d’imprenditore dell’acquirente, l’inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività: inoltre, non introducendo una deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, lascia la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell’interessato.
Direttamente connessa a quanto previsto dal sopra citato art. 19 è la successiva previsione di cui all’art. 19-bis 1, comma 1, che, nell’ambito della generale previsione di detraibilità dell’Iva quando riferita a beni strumentali, tipizza una serie di fattispecie oggettive, relative a specifici beni e servizi, per le quali ricorre l’esclusione o la riduzione della detrazione, prevedendo, alla lett. i), che non è ammessa la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto, locazione, manutenzione, recupero o gestione di fabbricati a destinazione abitativa, salvo che per le imprese che hanno ad oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati.
Sicchè, la suddetta previsione normativa preclude la detrazione dell’Iva assolta in relazione all’acquisto di immobili abitativi, mentre la suddetta preclusione non opera per le imprese di costruzione e va precisato che l’indetraibilità dell’imposta riguarda i fabbricati abitativi che risultano tali secondo le risultanze catastali e, in linea generale, prescinde dall’utilizzo effettivo degli stessi.
La Corte di Cassazione (Cass. civ., 8,4-2016, n. 6883) ha precisato, sul punto, che, “in tema di Iva, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19-bis, comma 1, lett. i), esclude che l’imprenditore possa portare in detrazione l’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando l’operazione sia relativa a fabbricati a destinazione abitativa, salvo che per le imprese che hanno ad oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati; ne consegue che, ove l’operazione non rientri nell’oggetto esclusivo o principale dell’attività, il compratore non ne dovrà dimostrare solo l’inerenza e la strumentalità in base a elementi oggettivi e in concreto, secondo la generale previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, ma dovrà dimostrare anche che il bene non rientra più nella categoria dei beni a destinazione abitativa, per i quali, in base ad un criterio legale oggettivo, è prevista l’esclusione della detrazione”.
Pertanto, le suddette previsioni normative, inerenti quindi alla materia della detrazione dell’Iva e dei limiti della stessa, comportano, unitariamente considerate, che, ove l’impresa non svolga attività di costruzione (non applicandosi quindi la deroga alla preclusione), la stessa deve provare, sulla scorta di elementi oggettivi, che l’operazione in concreto sia inerente all’esercizio effettivo dell’attività di impresa e sia destinata, almeno in prospettiva, a procurargli un lucro.