
Responsabilità per perdita del bagaglio aereo
La Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, volta all’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale in sostituzione della precedente Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 e dei relativi protocolli modificativi, reca al “Capitolo Terzo”, la disciplina della responsabilità del vettore e dell’entità del risarcimento per i danni.
A tal riguardo, l’art. 17 distingue chiaramente e nettamente le ipotesi di “morte e lesione dei passeggeri” (comma 1) e dei “danni ai bagagli” (comma 2), contemplando in quest’ultima ipotesi una specifica e autonoma, rispetto a quella del comma 1, responsabilità del vettore nei casi di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli stessi, alla quale si correla la disciplina dettata dal successivo art. 22, comma 2.
A tale ultimo riguardo la Corte di Cassazione con l’ordinanza in data 21/2/2019 n. 4996 ha dato seguito al precedente orientamento secondo cui “ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 12 del 2004, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile della perdita del bagaglio del passeggero (art. 17, comma l, della Convenzione), la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dalla Convenzione, art. 22, n. 2, nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell’art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati“.
Il diritto speciale di prelievo è un particolare tipo di valuta il cui valore è ricavato da un paniere di valute nazionali rispetto alle quali si calcola una sorta di comune denominatore, (attualmente un diritto speciale di prelievo è pari a €. 1,24).
Per superare la limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore è necessaria la speciale dichiarazione di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero, rimanendo del tutto indifferente la natura del danno subito.
Secondo la Corte di Cassazione il sistema di limitazione della responsabilità, di cui alla normativa denunciata (che attiene ad ipotesi specifica di perdita del bagaglio e non già a quella diversa di morte/lesioni della persona), rappresenta un equilibrato contemperamento degli interessi delle compagnie aeree e dei diritti dei passeggeri, che non vulnera i parametri costituzionali; da un lato vi è la predisposizione di un meccanismo che consenta di tutelare le compagnie aeree dai rischi che conseguirebbero dalla possibilità per i passeggeri di richiedere illimitati risarcimenti dei danni non patrimoniali conseguenti dallo smarrimento dei bagagli; dall’altro, quest’ultimi hanno la possibilità di tutelarsi da eventuali danni derivanti dallo smarrimento dei propri bagagli rilasciando l’apposita dichiarazione di interesse alla consegna, prevista all’art. 22 della Convenzione di Montreal, ovvero dimostrando la sussistenza delle condizioni di inapplicabilità della citata limitazione di responsabilità di cui all’art. 22, comma 5, (dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti/incaricati).