
Nullità della multa per eccesso di velocità in mancanza nel verbale di contestazione degli estremi del decreto prefettizio di autorizzazione della contestazione differita
In tema di sanzioni amministrative vige la regola generale della contestazione immediata delle violazioni al codice della strada.
La contestazione è l’atto formale con il quale l’Autorità accertatrice comunica al trasgressore, nell’immediatezza dell’infrazione, la norma del codice violata.
Si tratta di un adempimento obbligatorio posto a tutela del diritto di difesa del cittadino, affinché questo venga messo nelle condizioni di potersi difendere tempestivamente.
Quando la violazione non può essere contestata immediatamente, ai sensi dell’articolo 201 codice della strada, gli estremi precisi e dettagliati della violazione, nonché i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, devono essere indicati nel verbale di accertamento.
Un’ipotesi particolare nella quale è ammessa la contestazione differita dell’infrazione sussiste quando vi sia un ordine espresso del Prefetto che, con apposito decreto, autorizza la contestazione differita dell’eccesso di velocità rilevato tramite sistemi di controllo elettronico, quale ad esempio l’autovelox o analoghi sistemi.
In particolare, il prefetto può, con decreto, individuare le strade o tratti di esse ove autorizzare la rilevazione della velocità con mezzi elettronici, senza obbligo di immediata contestazione, tenuto conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e piano-altimetriche, del traffico o di altre cause per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico e all’incolumità degli agenti operanti e degli utenti della strada.
Tale provvedimento del prefetto si caratterizza per essere connotato da discrezionalità vincolata, quindi sindacabile dal giudice ordinario, in quanto il prefetto se da un lato gode di un’ampia discrezionalità nello stabilire su quali strade la contestazione immediata della contravvenzione rischia di pregiudicare la sicurezza stradale, nonché la fluidità del traffico, dall’altro incontra un importante limite, ossia il provvedimento può interessare le strade urbane di scorrimento e quelle extraurbane secondarie, non potendo invece riguardare le strade urbane, per le quali vige il principio della contestazione immediata obbligatoria o le autostrade e le strade extraurbane principali, ove, non essendo possibile la contestazione immediata per ragioni di sicurezza, è ammessa l’installazione dei mezzi elettronici di controllo della velocità senza che sia necessaria la presenza degli agenti operanti né tantomeno il decreto prefettizio.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione integra, un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e che non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione.
Inoltre, il decreto prefettizio deve contenere l’individuazione dettagliata delle strade ove possibile installare dispositivo, la tratta chilometrica dove lo stesso deve essere posizionato, il senso di marcia ove la telecamera deve essere indirizzata e le motivazioni che hanno indotto il Prefetto a derogare la regola generale della contestazione immediata.
Ciò al fine di permettere a chiunque di verificare la legittimità del provvedimento, ovvero che lo stesso sia stato adottato al fine di garantire e tutelare la sicurezza della circolazione stradale e non, invece, per altri motivi estranei a quelli imposti dalla legge.