
Il debitore rimane nell’immobile pignorato fino al decreto di trasferimento della proprietà
La l. 11 febbraio 2019, n. 12, convertendo in legge il d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, ha sostituito completamente l’art. 560 c.p.c., relativo al “Modo della custodia» degli immobili pignorati”.
Nelle espropriazioni immobiliari iniziate dal 13 febbraio 2019, pertanto, il debitore esecutato e i suoi familiari conserveranno l’immobile adibito a propria abitazione fino a che non verrà pronunciato il decreto di trasferimento della proprietà.
Si ricorda che il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell’immobile pignorato qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.
Il testo del presente articolo, in vigore prima della conversione in legge del citato D.L. n. 135/2018, nella parte relativa alla liberazione dell’immobile pignorato, era il seguente: “Il giudice dell’esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’articolo 617, la liberazione dell’immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile”.
Si sottolinea che nella prassi del Tribunale di Roma veniva ordinata la liberazione dell’immobile pignorato all’atto dell’emissione dell’ordinanza di vendita.
Di rilievo anche la modifica dell’art. 569 c.p.c., con l’obbligo per il creditore pignorante e per quelli intervenuti, non oltre trenta giorni prima dell’udienza di autorizzazione alla vendita, di depositare un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l’ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all’udienza.
In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell’articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell’importo indicato nell’atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.
Infine, è aumentata a 48 mesi la possibilità per il debitore di pagare ratealmente il proprio debito ed è ridotta ad un sesto la somma da versare a titolo di deposito nella procedura di conversione.