Open/Close Menu cartelle esattoriali cause contro inps e cartelle equitalia

Come è stato ribadito dalla Suprema Corte in più occasioni, “la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall’art. 2048 cod. civ., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all’art. 147 cod. civ. ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito. Per sottrarsi a tale responsabilità, essi devono pertanto dimostrare di aver impartito al figlio un’educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la prova di circostanze (quali l’età ormai raggiunta dal minore e le esperienze lavorative da lui eventualmente avute) idonee ad escludere l’obbligo di vigilare sul minore, dal momento che tale obbligo può coesistere con quello educativo, ma può anche non sussistere, e comunque diviene rilevante soltanto una volta che sia stata ritenuta, sulla base del fatto illecito determinatosi, la sussistenza della “culpa in educando”. (così Cass. sez. III sent. n. 9556 de 22.4.2009).

In particolare i genitori devono offrire la prova di aver adempiuto ai doveri di educazione e formazione della personalità del minore, in termini tali da consentirne l’equilibrato sviluppo psicoemotivo, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si estrinseca la maturità personale (Cass. sez. III sent. n. 18804 del 28.8.2009 la quale ha anche precisato che: “L’educazione è fatta non solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire o di affrontare equilibratamente”).

In altre parole, dalla responsabilità ex art. 2048 c.c. i genitori possono liberarsi solo provando di non aver potuto impedire il fatto e più in particolare oltre che “di aver impartito al minore un’educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di aver esercitato sullo stesso una vigilanza adeguata all’età e finalizzata a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di un’ulteriore o diversa opera educativa ed infine di avere anche adottato, in via preventiva, le misure idonee ad evitarlo” (Cass. sez. III sent. n. 15243 del 29.10.2002).

Né “la precoce emancipazione dei minori frutto del costume sociale non esclude né attenua la responsabilità che l’art. 2048 cod. civ. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tale precoce emancipazione, hanno l’onere di impartire ai figli l’educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, dovendo rispondere delle carenze educative a cui l’illecito commesso dal figlio sia riconducibile”. (Cass. sez. III sent.n. 3964 del 19.2.2014).

Non solo, in talune fattispecie è possibile ritenere in re ipsa la culpa in educando, qualora il fatto illecito posto in essere dal figlio minore, e le modalità con le quali è stato commesso, siano di tale gravità da rendere evidente la sua incapacità di percepire il disvalore della propria condotta, e dunque in tali casi la prova sulla correttezza dell’educazione impartita deve essere ancora più rigorosa (Cass. sez. III sent. n. 26200 del 6.12.2011).

Ed infine, deve rilevarsi che il dovere educativo e di vigilanza di entrambi i genitori sui figli minori è, sempre sussistente anche nell’ipotesi di genitori non più coniugati o conviventi e che la responsabilità risarcitoria degli stessi non viene meno se il minore, capace di intendere e volere, commette un fatto illecito mentre è affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo, persistendo la presunzione di “culpa in educando”, di cui all’art. 2048 c.c. (Cass. sez. III sent. n. 2606 del 25.3.1997, Cass. sez. III sent. n. 12501 del 2.9.2000).

CategoryNews
logo-footer

         

WhatsApp chat