Open/Close Menu cartelle esattoriali cause contro inps e cartelle equitalia

L’art. 32 comma 4 del D.P.R. 600/1973 (disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) prevede che “le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta“.

Il successivo comma 5 prevede poi che “le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati i documenti i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.”.

Ai fini Iva il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, u.c., rinvia all’art. 32 cit. per l’inottemperanza agli inviti alla esibizione della medesima documentazione (comma 2, punti 3 e 4 della norma).

Invece il D.P.R. n. 633 cit., art. 52, comma 5, prevede che “i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.”. Quest’ultima norma disciplina la diversa ipotesi del doloso occultamento, che preclude, a differenza di quella contemplata dall’art. 32 cit., la definitiva inutilizzabilità della documentazione richiesta e non fornita, laddove la fattispecie dell’art. 32 sanziona con l’inutilizzabilità degli atti la mancata esibizione e produzione, ma al contempo prevede che il contribuente che alleghi l’inimputabilità a sè della intempestiva produzione, possa utilizzare i documenti tardivamente prodotti in sede contenziosa.

E’ allora evidente la diversa finalità e ad un tempo la distinzione tra le due fattispecie.

Quella dell’art. 32 cit. è disciplina volta a favorire il dialogo tra le parti, al fine di chiarire la posizione fiscale del contribuente, che evidentemente l’Agenzia reputa contraddittoria o comunque opaca, onde evitare il contenzioso (Cass., sent. n. 453/2013; 28049/2009).

Si tratta cioè della instaurazione di un sub procedimento fondato sui canoni di lealtà, correttezza e collaborazione, implicati quando siano in gioco obblighi di solidarietà “come quello in materia tributaria” (C. Cost., sent. n. 351/2000).

Ciò giustifica la sanzione della inutilizzabilità della documentazione richiesta e non esibita dal contribuente, che si sottrae al dialogo con l’amministrazione, così impedendo a questa di procedere ad un accertamento analitico, di certo più aderente alla realtà, ma per ciò stesso implicante una collaborazione fattiva e temporalmente puntuale del contribuente medesimo.

A tali effetti si spiega anche come costituisca presupposto imprescindibile, al fine della attribuzione di rilevanza giuridica alla condotta omissiva del contribuente invitato con il questionario a produrre documentazione, l’avvertimento della inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta in sede amministrativa e contenziosa (cfr. Cass., sent. n. 27069/2016).

Ad un tempo spiega il perchè la documentazione allegata in ritardo possa parimenti essere recuperata al vaglio della Amministrazione ai fini dell’accertamento, e più ancora del giudice investito della controversia, qualora l’intempestività della allegazione non sia imputabile al contribuente, o anche qualora sia temporalmente irrilevante (cfr. Cass., sent. 20461/2011).

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