
L’aggravarsi delle condizioni di salute del padre del coniuge a cui è stato attribuito il diritto all’assegno di mantenimento, e il suo decesso, nel caso in cui questo con le sue sostanze contribuisca al mantenimento della figlia, costituiscono una circostanza sopravvenuta e rilevante ai fini della modifica delle condizioni economiche della separazione, nel caso in cui ciò determini un rilevante mutamento delle condizioni economiche del coniuge beneficiario.
Ciò perché la morte del padre fa venir meno il consistente aiuto economico in favore della figlia per il suo mantenimento.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza in data 04/02/2019, n. 3206.
Nel caso deciso la Suprema Corte ha rilevato, quanto alla modifica delle condizioni economiche, che la morte del padre della moglie, aveva determinato un rilevante mutamento delle sue condizioni economiche facendo venir meno il consistente aiuto economico in favore della figlia e della nipote, aiuto che aveva consentito a questa, sino ad allora, di integrare il modesto importo dell’assegno previsto dalla separazione consensuale.
Ha rilevato altresì la Corte che, sebbene la moglie fosse in possesso di titoli professionali (laurea triennale e abilitazione all’attività di giornalista) che, in astratto, avrebbero potuto garantirle un reddito sufficiente alle sue esigenze di vita, in concreto la sua capacità reddituale era pressochè inesistente non avendo maturato, all’età di 50 anni, alcuna esperienza lavorativa.
Per tali motivi ha accolto la richiesta della moglie di revisione delle condizioni economiche della separazione a seguito della morte del padre della stessa.