Open/Close Menu cartelle esattoriali cause contro inps e cartelle equitalia

La Corte di Cassazione, con la sentenza in data 11 gennaio 2019, n.1182, ha affermato che il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge, ancorché separato legalmente, in considerazione della pregressa esistenza di un rapporto di coniugio, della sussistenza di figli, della definitività dello “status”connesso alla separazione legale e della possibile ripresa della comunione familiare, a condizione però si dimostri che, nonostante la separazione, sussistesse ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso tra i coniugi.

Costituisce, infatti, ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui il danno morale è da ravvisarsi nell’ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato e nel dolore generato dall’illecito.

Il risarcimento del danno morale può essere dunque accordato anche al coniuge separato, per la morte dell’altro coniuge, in quanto lo stato di separazione personale non è incompatibile, di per sè, con tale ristoro, dovendo aversi riguardo, oltre che alla sua tendenziale temporaneità e alla possibilità di una riconciliazione, anche alle ragioni che hanno determinato la separazione e ad ogni altra utile circostanza idonea a chiarire se e in quale misura l’evento luttuoso, dovuto all’altrui fatto illecito, abbia procurato al coniuge superstite quelle sofferenze morali che di solito si accompagnano alla morte di una persona cara (Cass. civ., Sez. 3, n. 10393 del 17-7-2002, Rv. 555866-01).

Il risarcimento del danno non patrimoniale può, dunque, essere accordato al coniuge, ancorchè separato legalmente, in considerazione della pregressa esistenza di un rapporto di coniugio, della sussistenza di figli, della non definitività dello status connesso alla separazione legale e della possibile ripresa della comunione familiare (Cass. civ., n. 25415 del 12-11-2013, Rv. 629166-01), a condizione però che si dimostri che, nonostante la separazione, sussistesse ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso tra i coniugi (Cass.civ., Sez. 3, n. 25415 del 12-11-2013, Rv. 625065-01).

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