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La mediazione civile PDF Stampa
Venerdì 04 Giugno 2010 00:36

Il D. Lgs. 5/4/2010 n. 53 ha istituito la mediazione civile, anche se la legge andrà in vigore tra un anno.

La mediazione può essere obbligatoria, facoltativa e giudiziale.

E' obbligatoria nelle seguenti materie: 1) condominio; 2) diritti reali; 3) divisioni); 4) successioni ereditarie; 5) patti di famiglia; 6) locazioni; 7) comodato; 8) affitto di azienda; 9) risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità; 10) contratti assicurativi e bancari. In questocaso il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità del giudizio da eccepirsi o rilevarsi di ufficio non oltre la prima udienza. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari nè la trascrizione della domanda giudiziale.

E' facoltativa perchè chiunque può rivolgersi a un mediatore anzichè a un giudice purchè non abbia ad oggetto: 1) i orocedimenti per ingiunzione inclusa l'opposizione; 2) i provvedimenti di convalida di licenza o di sfratto fino all'ordinanza di mutamento del rito; 3) i procedimenti possessori; 4) i procedimenti di opposizione e incidentali di cognizione all'esecuzione forzata; 5) l'azione civile nel processo penale; 6) i procedimenti in camera di consiglio.

E' obbligatoria quando è ordinata dal giudice.

Il procedimento si svolge davanti a un mediatore, figura che sarà istituita presso Enti Pubblici e privati, (ad esempio la Consob ha già predisposto l'elenco dei mediatori), e dura al massimo 4 mesi. Il procedimento è a pagamento e le spese sono a carico delle parti, sulla base delle tariffe approvate dagli Enti. Q

Qualora la conciliazione fallisca se il giudice accoglie totalmente la proposta del mediatore non rimborsa le spese sostenute dalla parte vincitrice e lo condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente e al pagamento di un ulteriore contributo unificato. Se non accoglie totalmente la proposta del mediatore di regola vale il principio della soccombenza salve gravi ed eccezionali ragioni che però devono essere indicate specificatamente.

Tutti gli atti del procedimento di mediazione sono esenti da imposte e e bolli e il verbale di conciliazione fino a €. 50.000,00 è esente da tassa da registro, fermo restando l'onorario del mediatore. 

 

 

 
Approvata l'ennesima riforma del processo civile PDF Stampa
Venerdì 29 Maggio 2009 08:40

Il disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività e il processo civile è stato definitivamente approvato dal Senato il 26/5/2009.

Le disposizioni che riguardano il processo civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore salvo l'art. 132, (concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione), 345, (divieto di produzione in appello di nuovi documenti), 616, (abrogazione del divieto di impugnazione della sentenza resa a seguito di opposizione all'esecuzione).

Tra le novità più rilevanti: modifica delle norme sull'incompetenza, sulla giurisdizione, (il giudice deve indicare la giurisdizione competente), sulla iltispendenza, connessione e continenza di cause,  (il giudice decide con ordinanza), aumento della competenza del giudice di pace, abbreviazione a tre mesi del termine per la riassunzione, introduzione della procura e della notifica digitale, previsione di regole più severe per la condanna alle spese, modifica del contenuto della citazione, abbreviazione dei termini nelle consulenze tecniche, introduzione della testimonianza scritta, abbreviazione a sei mesi del termine per proporre impugnazione, previsione della inamissibilità del ricorso in cassazione, introduzione di condanna a pena pecuniaria per il ritardo nell'esecuzione degli obblighi di fare o di non fare, e introduzione del nuovo rito del procedimento sommario di cognizione.

Viene anche riformato il concordato e introdotti gli artt. 2668 bis e ter c.c.

Il governo è delegato a ridurre e semplificare ulteriormente il processo civile, contabile, amministrativo e tributario con decreti da emanare entro 2 anni. 

 
Diritto del concepito a nascere sano e responsabilità del medico PDF Stampa
Giovedì 28 Maggio 2009 16:59
Il concepito ha soggettività giuridica e ha il diritto di nascere sano.
Di conseguenza ha il diritto al risarcimento dei danni nel caso in cui il sanitario somministri alla madre farmaci pericolosi omettendo di informarla sulla pericolosità degli stessi.
Il medico deve correttamente ed esaurientemente informare il paziente in ordine alle terapie praticate al fine di ottenerne il consenso.
La violazione di tale obbligo comporta non la nullità del contratto tra paziente e medico ma il risarcimento del danno.
Il contratto che la paziente pone in essere con la struttura sanitaria e con il medico produce effetti oltre che nei confronti delle stesse parti anche nei confronti del nascituro come terzo.
La mancanza di consenso informato nella diversa fattispecie dell'interruzione volontaria della gravidanza non può dar luogo a risarcimento anche nei confronti del nascituro poi nato con malformazioni ma solo nei confronti della gestante madre.
La valutazione del nesso di causalità in sede civile pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., (per cui un evento è da considerarsi causato da un altro se il primo non può verificarsi in assenza del secondo), presenta una rilevante differenza in relazione ai paramentri probatori. Nel caso di illecito penale è necessario offrire la prova oltre ogni ragionevole dubbio mentre nel caso dell'illecito civile vige il principio del più probabile che non ovvero della prevalenza probabilistica rispetto alla quasi certezza.
La responsabilità extracontrattuale e quella penale obbligano al risarcimento del danno ove questo sia oggettivamente probabile e soggettivamente prevedibile mentre quella contrattuale sussiste se la prestazione eseguita non corrisponde a quanto pattuito, (per qualità, quantità, vizi, ritardi ed altro), in relazione al grado di diligenza richiesta.
Mentre il prestatore d'opera intellettuale risponde solo per colpa grave, configurabile nel caso di mancata applicazione delle cognizioni fondamentali legate alla professione, il sanitario è un debitore qualificato e risponde anche per colpa lieve.
Il paziente ha solo l'onere di allegare l'inesattezza dell'adempimento e il fatto dannoso mentre spetta alla struttura sanitaria o al medico dimostrare l'esattezza dell'adempimento e la mancanza di colpa, (Cass. 11/5/2009 n. 10741).
 
Risarcibile il danno morale in caso di danno ambientale PDF Stampa
Mercoledì 27 Maggio 2009 19:24
In caso di danno all'ambiente è risarcibile il danno morale dei singoli soggetti che si trovano in concreta relazione con i luoghi interessati in ragione della loro residenza o frequentazione abituale, (Cass. 13/5/2009 n. 11059).
La prova del danno può essere data per presunzioni e spetta al giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate.
 
 
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