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Il D. Lgs. 5/4/2010 n. 53 ha istituito la mediazione civile, anche se la legge andrà in vigore tra un anno. La mediazione può essere obbligatoria, facoltativa e giudiziale. E' obbligatoria nelle seguenti materie: 1) condominio; 2) diritti reali; 3) divisioni); 4) successioni ereditarie; 5) patti di famiglia; 6) locazioni; 7) comodato; 8) affitto di azienda; 9) risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità; 10) contratti assicurativi e bancari. In questocaso il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità del giudizio da eccepirsi o rilevarsi di ufficio non oltre la prima udienza. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari nè la trascrizione della domanda giudiziale. E' facoltativa perchè chiunque può rivolgersi a un mediatore anzichè a un giudice purchè non abbia ad oggetto: 1) i orocedimenti per ingiunzione inclusa l'opposizione; 2) i provvedimenti di convalida di licenza o di sfratto fino all'ordinanza di mutamento del rito; 3) i procedimenti possessori; 4) i procedimenti di opposizione e incidentali di cognizione all'esecuzione forzata; 5) l'azione civile nel processo penale; 6) i procedimenti in camera di consiglio. E' obbligatoria quando è ordinata dal giudice. Il procedimento si svolge davanti a un mediatore, figura che sarà istituita presso Enti Pubblici e privati, (ad esempio la Consob ha già predisposto l'elenco dei mediatori), e dura al massimo 4 mesi. Il procedimento è a pagamento e le spese sono a carico delle parti, sulla base delle tariffe approvate dagli Enti. Q Qualora la conciliazione fallisca se il giudice accoglie totalmente la proposta del mediatore non rimborsa le spese sostenute dalla parte vincitrice e lo condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente e al pagamento di un ulteriore contributo unificato. Se non accoglie totalmente la proposta del mediatore di regola vale il principio della soccombenza salve gravi ed eccezionali ragioni che però devono essere indicate specificatamente. Tutti gli atti del procedimento di mediazione sono esenti da imposte e e bolli e il verbale di conciliazione fino a €. 50.000,00 è esente da tassa da registro, fermo restando l'onorario del mediatore.
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