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Garanzia propria, impropria e riflessi sulla giurisdizione PDF Stampa
Giovedì 14 Maggio 2009 16:04

Si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria hanno in comune lo stesso titolo e anche quando ricorre una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande.

Si ha garanzia impropria quando il convenuto tende a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale.

Secondo la Suprema Corte, (v. da ultima la sentenza delle Sezioni Unite del 2/4/2009 n. 7991), i criteri di cui alla convenzione di Bruxelles del 27/9/1968 e del Reg. CE n. 44/2001, portanti norme in materia di esecuzione delle sentenze straniere in materia commerciale la prima e sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale il secondo), secondo cui in caso di azione di garanzia il garante può essere citato davanti al giudice presso cui è stata proposta la domanda principale, anche se carente di giurisdizione rispetto a tale domanda, si applica solo nel caso di garanzia propria ma la distinzione tra garanzia propria e impropria rileva solo nell'ordinamento italiano e non in quello internazionale.

Pertanto è irrilevante la distinzione tra garanzia propria e impropria ai fini di affermare o negare la giurisdizione del giudice nazionale in caso di chiamata da parte del convenuto nella causa principale di un soggetto di diritto straniero dal quale egli pretenda di essere manlevato onde consentire la celebrazione del simultaneus processus, dovendo l'indagine circoscriversi al solo accertamento della non pretestuosità di tale chiamata.

 
 
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